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Rafforzamento del controllo interno in materia di LRD/LTC/LAP-ADM

Dispositivo e norme di controllo interno in materia di lotta contro il riciclaggio di denaro, il finanziamento del terrorismo e il finanziamento della proliferazione delle armi di distruzione di massa.

Nell’ambito dell’aggiornamento del proprio sistema di prevenzione dei rischi finanziari, la Banca Centrale di Tunisia ha modificato e integrato la circolare n. 2017-08, al fine di rafforzare il controllo interno delle banche e degli istituti finanziari in materia di:

  • Lotta contro il riciclaggio di denaro (LBA);
  • Lotta al finanziamento del terroris;
  • Lotta contro il finanziamento della proliferazione delle armi di distruzione di massa (FP-ADM).

La presente circolare mira ad allineare le prassi agli standard internazionali e agli sviluppi normativi nazionali.

Principali modifiche introdotte

1. Valutazione e gestione dei rischi (articolo 4 modificato)

Gli istituti devono:

  • Identificare e valutare i propri rischi in materia di LRD/antiriciclaggio/finanziamento del terrorismo e delle armi di distruzione di massa, tenendo conto:
  • Caratteristiche della loro clientela, dei prodotti, delle tecnologie e delle aree geografiche;
  • Valutazioni nazionali dei rischi;
  • Informazioni esterne affidabili.
  • Registrare tali valutazioni in una relazione aggiornata almeno ogni tre anni, o prima in caso di eventi significativi.
  • Essere in grado di dimostrare alla BCT la pertinenza delle proprie valutazioni e delle misure adottate.

2. Definizione del rischio di proliferazione (FP-ADM)

È considerato un rischio di finanziamento della proliferazione qualsiasi inadempienza agli obblighi relativi alle sanzioni finanziarie mirate previsti dalle risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, in particolare:

  • Il congelamento immediato dei fondi e dei beni;
  • Il divieto di mettere a disposizione fondi a persone o entità designate.

3. Questionario di conformità (articolo 14 modificato)

Gli istituti devono valutare il proprio sistema antiriciclaggio e contro il finanziamento del terrorismo avvalendosi di:

  • un questionario riportato nell’Allegato 3 della circolare;
  • o del questionario del Wolfsberg Group, qualora richiesto da una banca corrispondente transfrontaliera.

4. Inserimento nel codice deontologico (articolo 53 modificato)

Le norme in materia di antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo costituiscono ormai parte integrante del codice deontologico previsto dalla circolare n. 2021-05 sulla governance.

5. Designazione del referente CTAF (articolo 57 modificato)

Una copia della decisione di nomina del referente presso la Commissione tunisina per le analisi finanziarie (CTAF) e del suo supplente deve essere trasmessa alla BCT entro 5 giorni dalla nomina.

6. Segnalazione di operazioni sospette (articolo 58 modificato)

Le segnalazioni devono essere effettuate immediatamente tramite la piattaforma goAML, in conformità con le procedure della CTAF.

7. Nuovo rendiconto trimestrale dei beni congelati (aggiunto l'articolo 59 bis)

Gli istituti devono trasmettere alla BCT, entro 20 giorni lavorativi dalla fine di ogni trimestre, un rendiconto dei beni congelati relativi a:

  • I gel soggetti alle sanzioni delle Nazioni Unite;
  • I congelamenti disposti dalla Commissione nazionale per la lotta al terrorismo (CNLCT).

Il presente rendiconto deve seguire il modello riportato nell’Allegato 6.

8. Trasmissione della relazione di valutazione dei rischi (articolo 60 modificato)

La relazione di valutazione dei rischi di cui all’articolo 4 deve essere trasmessa alla BCT ad ogni aggiornamento.

9. Eliminazione della dicitura «Numero di figli» (articolo 10)

La voce «Numero di figli» viene eliminata dalle informazioni minime richieste per l’identificazione dei clienti persone fisiche.

10. Aggiornamento della rendicontazione (articolo 11)

L’Allegato I della circolare n. 2017-06 è stato modificato per includere due nuove dichiarazioni nel sottodominio «LBA/FT».