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Comunicato del CMF: Precisazioni sull'obbligo di informazione dei revisori contabili

Il 18 dicembre 2025 il Consiglio del Mercato Finanziario (CMF) ha pubblicato un comunicato al fine di fornire chiarimenti fondamentali sull’applicazione dell’articolo 3-sexies della legge che ne disciplina l’attività. Questa iniziativa rientra nella sua missione fondamentale di tutela del risparmio investito in valori mobiliari e di garanzia della sicurezza del mercato finanziario. Essa mira a garantire un’applicazione uniforme e chiara dell’obbligo di segnalazione che incombe ai revisori contabili delle società che ricorrono al pubblico risparmio, qualora constatino fatti suscettibili di compromettere gli interessi della società o dei suoi investitori.

Ambito di applicazione e natura dell'obbligo di segnalazione

L’articolo 3-sexies impone al revisore legale l’obbligo di segnalare immediatamente al CMF qualsiasi fatto o situazione che possa mettere a rischio :

 

  • la situazione finanziaria, gli interessi o la continuità aziendale della società sottoposta a revisione; e/o
  • Gli interessi dei titolari di titoli (azionisti, obbligazionisti) emessi da tale società.

 

Si tratta di un obbligo personale e autonomo. Esso si basa sulla valutazione professionale e sulla responsabilità esclusiva del revisore dei conti, indipendentemente dalle procedure informative interne alla società.

 

Fattori scatenanti: un elenco indicativo e non esaustivo

A titolo indicativo, il CMF cita, senza che tale elenco sia esaustivo, le seguenti situazioni che potrebbero giustificare una segnalazione:

 

  • Gravi anomalie nella gestione o nella continuità aziendale: l’esistenza di seri dubbi sulla continuità aziendale della società o l’impossibilità per il revisore dei conti di svolgere il proprio incarico (ai sensi dell’articolo 268 del Codice delle società commerciali).
  • Rifiuto o riserve sul bilancio: i casi di rifiuto del bilancio (articolo 269 del CSC) o l’emissione di un giudizio con riserve, in particolare quando tali riserve riguardano:

   – La messa in discussione della continuità aziendale.

   – Una o più voci del bilancio il cui impatto, individuale o cumulativo, è significativo e altera in modo sostanziale il quadro fedele della situazione patrimoniale e finanziaria.

   – L’esistenza di riserve ricorrenti non regolarizzate su più esercizi.

   – Una manifesta insufficienza di accantonamenti per rischi significativi o l’omissione di passività rilevanti.

   – Operazioni significative con parti correlate concluse a condizioni non conformi alle prassi di mercato.

  • Violazioni di leggi o regolamenti: qualsiasi violazione significativa delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative applicabili all’attività della società.

Il CMF sottolinea che tale elenco non è né esaustivo né limitativo. Spetta al revisore contabile, in qualità di professionista esperto, valutare, caso per caso, se un fatto non espressamente menzionato richieda una segnalazione. In caso di dubbio, deve prevalere il principio di prudenza.

Modalità pratiche di trasmissione

L’informazione deve essere trasmessa al CMF con qualsiasi mezzo che lasci traccia scritta (lettera raccomandata, invio elettronico protetto). Qualora la segnalazione sia correlata a un giudizio di disapprovazione o a un parere con riserva, i revisori dei conti devono allegare tutti gli elementi esplicativi necessari alla comprensione della natura, della portata e delle conseguenze dei fatti segnalati.

Sfide e raccomandazioni per la professione

Con il presente comunicato, il CMF ribadisce il ruolo centrale del revisore contabile quale attore chiave della governance aziendale e della tutela degli investitori. I professionisti interessati sono invitati ad adempiere a tale obbligo di segnalazione con maggiore vigilanza, nell’ottica della trasparenza, della certezza del diritto e del corretto funzionamento del mercato finanziario.

 

Questo chiarimento normativo rafforza quindi il quadro di segnalazione e contribuisce alla stabilità e alla fiducia nel mercato finanziario tunisino.