Ai sensi dell’articolo 53 della legge finanziaria 2026, l’obbligo di fatturazione elettronica è esteso alle operazioni relative alla prestazione di servizi. Una nota congiunta n. 02/2026, datata 23 gennaio 2026, ne ha appena precisato le modalità di applicazione.
Campo di applicazione :
L’obbligo si applica ai prestatori di servizi che dichiarano questo tipo di operazioni nella loro dichiarazione di attività, sia che si tratti di attività principale o secondaria..
Caso specifico delle BNC :
Anche le persone che rientrano nella categoria dei redditi non commerciali (BNC) e che sono tenute a emettere note di onorario sono soggette a tale obbligo.
Documenti esclusi :
Il regime della fatturazione elettronica non si applica agli altri documenti che sostituiscono la fattura, quali contratti, note di addebito/accredito ed estratti conto ammessi a tal fine.
Impatto sulla deducibilità :
La mancata conformità alla fatturazione elettronica da parte dell’emittente non pregiudica il diritto alla detrazione dell’IVA, né la deduzione delle spese e degli ammortamenti, per l’acquirente soggetto passivo in possesso di una fattura cartacea conforme all’articolo 18 del Codice dell’IVA.
Attuazione graduale e disposizioni transitorie :
- A partire dal 1° gennaio 2026, l’obbligo si applica in via prioritaria ai fornitori che hanno già aderito alla rete di fatturazione elettronica e soddisfano i requisiti richiesti.
- I fornitori la cui richiesta di adesione all’ente autorizzato (TTN) è in fase di elaborazione possono continuare a emettere fatture cartacee, in conformità con la normativa fiscale vigente.
- I fornitori tenuti per legge ad aderire al sistema devono obbligatoriamente presentare la propria domanda all’ente autorizzato (TTN) al fine di avviare e completare la procedura di adesione.