Exacom comptable Tunisie

Ai sensi dell’articolo 53 della legge finanziaria 2026, l’obbligo di fatturazione elettronica è esteso alle operazioni relative alla prestazione di servizi. Una nota congiunta n. 02/2026, datata 23 gennaio 2026, ne ha appena precisato le modalità di applicazione.

Campo di applicazione :

L’obbligo si applica ai prestatori di servizi che dichiarano questo tipo di operazioni nella loro dichiarazione di attività, sia che si tratti di attività principale o secondaria..

Caso specifico delle BNC :

Anche le persone che rientrano nella categoria dei redditi non commerciali (BNC) e che sono tenute a emettere note di onorario sono soggette a tale obbligo.

Documenti esclusi :

Il regime della fatturazione elettronica non si applica agli altri documenti che sostituiscono la fattura, quali contratti, note di addebito/accredito ed estratti conto ammessi a tal fine.

Impatto sulla deducibilità :

La mancata conformità alla fatturazione elettronica da parte dell’emittente non pregiudica il diritto alla detrazione dell’IVA, né la deduzione delle spese e degli ammortamenti, per l’acquirente soggetto passivo in possesso di una fattura cartacea conforme all’articolo 18 del Codice dell’IVA.

Attuazione graduale e disposizioni transitorie :

  • A partire dal 1° gennaio 2026, l’obbligo si applica in via prioritaria ai fornitori che hanno già aderito alla rete di fatturazione elettronica e soddisfano i requisiti richiesti.
  • I fornitori la cui richiesta di adesione all’ente autorizzato (TTN) è in fase di elaborazione possono continuare a emettere fatture cartacee, in conformità con la normativa fiscale vigente.
  • I fornitori tenuti per legge ad aderire al sistema devono obbligatoriamente presentare la propria domanda all’ente autorizzato (TTN) al fine di avviare e completare la procedura di adesione.