Exacom comptable Tunisie

La riforma degli assegni e dei conti bancari in Tunisia modifica diversi articoli del Codice di commercio (410, 410 bis, 410 ter, 410 quater, 410 quinquies, 410 sexies, 411, 411 quinquies, 411 septies, 412 e 732). Ogni banca deve aprire un conto corrente a tutti i clienti che ne fanno richiesta e verificarne la solvibilità presso la Banca Centrale prima di emettere assegni, al fine di prevenire gli assegni scoperti. I libretti degli assegni hanno ora un limite massimo di 30.000 dinari e devono indicare il valore massimo di ogni foglio con una validità minima di sei mesi. Gli assegni di importo inferiore o pari a 5.000 dinari non costituiscono un reato in caso di mancanza di copertura, e le banche devono onorarli dopo sette giorni se la piattaforma elettronica non è disponibile.

Una nuova piattaforma digitale gestita dalla Banca Centrale facilita la gestione degli assegni, consentendo di verificare istantaneamente i fondi, riservare l’importo e notificare il beneficiario della transazione. In caso di assegno scoperto, la banca deve annotare la data di presentazione, versare o riservare i fondi e, se il traente non regolarizza la situazione, emettere un certificato di mancato pagamento che comporta il divieto di emettere altri assegni, salvo che per il prelievo diretto. Le sanzioni per gli assegni scoperti superiori a 5.000 dinari comprendono due anni di reclusione e una multa pari al 20% dell’importo, con misure specifiche per le banche. Per gli assegni inferiori a 5.000 dinari, la pena è di due anni e 10.000 dinari di multa. Ulteriori sanzioni riguardano le frodi legate al finanziamento a interesse, mentre le pene cumulative possono essere ridotte e le banche devono destinare almeno l’8% dei loro profitti annuali a microcrediti senza interessi.

LA LOI N° 41 DE L’ANNÉE 2024 portant réglementation des chèques en Tunisie

L’azione penale può essere avviata solo su denuncia del beneficiario ed è obbligatoria la mediazione da parte del pubblico ministero prima di qualsiasi azione pubblica. Gli accordi di conciliazione includono le modalità di pagamento, la loro scadenza (≤ 9 mesi) e possono consentire la revoca del divieto di emettere assegni. I clienti beneficiano di vantaggi quali la riduzione degli interessi sui crediti a lungo termine, microcrediti onorari e la limitazione delle commissioni bancarie. Misure transitorie consentono di sospendere i procedimenti o l’esecuzione delle pene per i casi precedenti, a condizione che siano previsti pagamenti differiti o garanzie parziali. Infine, la chiusura dei conti è regolamentata: può avvenire alla scadenza del contratto, su richiesta con preavviso, o automaticamente in caso di inattività prolungata, decesso, fallimento o liquidazione, con regole precise per la restituzione dei saldi creditori.