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La pubblicazione della Nota congiunta n. 13/2026 da parte della Direzione Generale degli Studi e della Legislazione Fiscale (DGELF), in data 11 giugno 2026, costituisce una tappa fondamentale nell’attuazione della nuova imposta sul patrimonio introdotta dall’articolo 88 della Legge di Bilancio per l’anno 2026.

Il presente testo fornisce i chiarimenti attesi sulle modalità di applicazione di tale imposta e definisce la dottrina amministrativa relativa alla determinazione della base imponibile, alle attività interessate e alle condizioni di esenzione.

Questa riforma segna un cambiamento significativo nell’approccio fiscale tunisino al patrimonio. Infatti, la logica di una tassazione limitata al patrimonio immobiliare lascia ormai il posto a una visione globale che integra l’insieme dei beni detenuti dalle persone fisiche, in particolare gli immobili, i beni mobili e gli attivi finanziari.

1. Ambito di applicazione, soglia di imposizione e aliquota progressiva

L’imposta sul patrimonio si applica alle persone fisiche il cui patrimonio netto complessivo raggiunga o superi la soglia di 3 milioni di dinari tunisini (MDT), calcolata al 1° gennaio dell’anno d’imposta.

La valutazione del patrimonio tiene conto dei beni posseduti dal contribuente, nonché di quelli appartenenti al coniuge e ai figli minorenni a carico.

L’amministrazione fiscale applica un’aliquota progressiva composta da due fasce:

• 0,5% applicabile alla quota del patrimonio netto compresa tra 3 MDT e 5 MDT;

• 1% applicabile alla quota superiore a 5 MDT.

Sebbene il principio generale appaia relativamente chiaro, le principali difficoltà risiedono nell’identificazione delle attività che rientrano nella base imponibile e nell’interpretazione dei regimi di esenzione previsti dalla normativa.

2. I depositi bancari: un’importante distinzione tra risparmio e liquidità

finanziari detenuti presso istituti bancari e finanziari.

Contrariamente a un’interpretazione estensiva dell’esenzione prevista dall’articolo 88 della Legge di Bilancio, l’amministrazione adotta un’interpretazione restrittiva, distinguendo i prodotti di risparmio che beneficiano di un’esenzione dagli investimenti assimilati a liquidità imponibili.

Sono esclusi, in particolare, dalla base imponibile:

• i conti di risparmio tradizionali aperti presso le banche o le Poste;

• i conti di risparmio per l’acquisto di un’abitazione e per gli studi;

• i conti di risparmio-investimento destinati al finanziamento di progetti o al reinvestimento del capitale;

• i contratti di assicurazione sulla vita, i contratti Takaful e i piani di risparmio previdenziale.

Al contrario, alcuni strumenti finanziari rimangono soggetti a tassazione, in particolare:

• i conti correnti e i conti di deposito;

• i conti a termine;

• i buoni di cassa.

Questa distinzione rappresenta un aspetto importante per i contribuenti che dispongono di ingenti risorse finanziarie. La liquidità detenuta a breve termine su conti correnti o sotto forma di investimenti fruttiferi può infatti aumentare sensibilmente la base imponibile ai fini dell’imposta sul patrimonio.

3. Le partecipazioni nelle società: il concetto di bene professionale al centro del dispositivo

La Nota congiunta conferma che le azioni e le quote sociali costituiscono, in linea di principio, elementi del patrimonio mobiliare soggetti all’imposta sul patrimonio.

Tuttavia, è possibile applicare un’esenzione quando tali titoli corrispondono a beni professionali, a determinate condizioni.

Per le società di capitali quali le SA, le SARL e le SUARL, l’esenzione è subordinata, in particolare, a una condizione di partecipazione maggioritaria: il contribuente, insieme ai propri figli minorenni, deve detenere direttamente almeno il 50% del capitale sociale.

Da questa dottrina emergono due limiti importanti:

• è richiesta la detenzione diretta: le partecipazioni detenute tramite holding o strutture intermedie non beneficiano dell’esenzione;

• la soglia del 50% costituisce una condizione determinante: un socio che detiene il 49% del capitale di una società può vedere l’intera sua partecipazione inclusa nella base imponibile, anche se tale partecipazione rappresenta il suo principale strumento professionale.

Per quanto riguarda le società di persone, in particolare le SNC e alcune società assimilate, l’amministrazione adotta un approccio più favorevole. Le quote detenute possono beneficiare di un’esenzione quando la società esercita un’attività professionale effettiva, senza alcun requisito relativo alla soglia di partecipazione.

4. Valutazione dei titoli: una sfida fondamentale per le partecipazioni non quotate

Anche la determinazione del valore dei titoli rappresenta un punto delicato.

Per i titoli quotati in borsa, la regola applicata è relativamente semplice: il valore corrisponde al prezzo di chiusura registrato al 31 dicembre dell’anno precedente a quello di imposizione.

Per i titoli non quotati, la Nota Comune privilegia una valutazione basata sul valore contabile, in particolare attraverso il patrimonio netto della società.

Questo metodo, sebbene possa limitare gli scostamenti legati alle valutazioni di mercato, richiede particolare attenzione. Elementi quali gli scostamenti da rivalutazione, gli accantonamenti, i risultati accumulati o i conti correnti dei soci possono avere un impatto significativo sul valore determinato.

Una documentazione contabile accurata diventa quindi indispensabile per garantire la posizione fiscale del contribuente in caso di verifica.

Conclusione: verso un nuovo approccio alla gestione patrimoniale

La Nota congiunta n. 13/2026 fornisce un quadro di applicazione più preciso per la nuova imposta sul patrimonio tunisina, introducendo al contempo nuove sfide in materia di strutturazione patrimoniale.

Le scelte relative alla gestione della liquidità, alla natura degli investimenti finanziari o ancora alle modalità di detenzione delle partecipazioni professionali diventano ormai elementi essenziali nella strategia fiscale dei contribuenti interessati.

Per i commercialisti, i consulenti fiscali e i professionisti del settore contabile, l’incarico non si limita più alla semplice preparazione delle dichiarazioni. Implica ormai un’analisi globale del patrimonio, l’identificazione dei rischi fiscali e l’assistenza nell’attuazione di strutture adeguate che consentano di garantire la conformità e l’ottimizzazione nel rispetto della normativa vigente.